Legge Regione Lazio n. 32/98
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco
NOTA:
Modifica tassa raccolta funghi per gli ultrasessantacinquenni.
Sul Bollettino regionale del 29 aprile 2006 è stata pubblicata la finanziaria regionale 2006 (L.R. 4/06) che all’art.42 prevede modifiche alla L.R. 32/98 sulla raccolta dei funghi, dispensando i raccoglitori che hanno superato i 65 anni di età dal versamento della tassa annuale di € 25,82 (rimane comunque l’obbligo del possesso del tesserino).
Giorni di raccolta.La raccolta dei funghi è consentita nei giorni Martedì, Venerdì, Sabato e Domenica.
Limiti si Raccolta. La raccolta procapite di funghi commestibili è stabilita in 3 kg, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cepo di funghi concresciuti.
Dimensioni minime consentite.
a)Amanita caeserae (ovulo buono) cm.4. E'vietata al raccolta a ovulo chiuso, cioè con velo universale, privo di lacerazione naturale e spontanea.
b)Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm.4
c)Clitocybe geotropa cm.4
d)Macrolepiota procera (mazza di tamburo) cm.4
e)Agaricus campestris (prataiolo) cm.4
f)Russola virescens (verdone) cm.4
Per tutte le altre specie la dimensione miniam è di cm.3