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andar per funghi. Micologia e attività del Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio.

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Normativa Integrata 352 e 376

 

 

 

Versione integrata della normativa concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei e conservati

[ Legge 23 agosto 1993, n. 352 ]

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione

dei funghi epigei freschi e conservati

[ modificata dal DPR 14 luglio 1995, n. 376 ]

Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione

dei funghi epigei freschi e conservati

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Capo I - Raccolta dei funghi

Art. 1 ( Delega ) [Legge  n. 352/93]

1.  Le regioni, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382, e degli articoli 66 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedono a disciplinare con proprie leggi la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

2. E’ fatta salva la vigente normativa di carattere generale concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Art. 2 ( Disciplina Regionale ) [Legge  n. 352/93]

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative per gli adempimenti di cui alla presente legge avvalendosi dei comuni, delle province e delle comunità montane, anche attraverso la collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale.

2. Le regioni disciplinano con proprie norme le modalità di autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei determinando anche le agevolazioni in favore dei cittadini che effettuino la raccolta al fine di integrare il reddito normalmente percepito.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 si applicano ai coltivatori diretti, a qualunque titolo, e a tutti coloro che hanno in gestione propria l’uso del bosco, compresi gli utenti dei beni di uso civico e di proprietà collettive, nonché i soci di cooperative agricolo-forestali.

Art. 3 ( Autorizzazioni in deroga ) [Legge  n. 352/93]

1. Al fine di tutelare l’attività di raccolta dei funghi nei territori classificati montani, le regioni possono determinare, su parere dei comuni e delle comunità montane interessati, le zone, ricomprese in detti territori, ove la raccolta è consentita ai residenti anche in deroga ai limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e 2.

2. Le regioni, su richiesta dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, possono autorizzare la costituzione di aree, delimitate da apposite tabelle, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici.

Art. 4 ( Limiti Massimi Consentiti ) [Legge  n. 352/93]

1. Le regioni, sentiti le province, i comuni e le comunità montane, determinano la quantità massima per persona, complessiva ovvero relativa a singole specie o varietà, della raccolta giornaliera di funghi epigei, in relazione alle tradizioni, alle consuetudini e alle esigenze locali e comunque entro il limite massimo di tre chilogrammi complessivi.

2. Le regioni vietano la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e stabiliscono limiti di misura per la raccolta di tutte le altre specie, sentito il parere delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

Art. 5 ( Comportamento ) [Legge  n. 352/93]

1. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione.

2. Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie.

3. E’ vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

4. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori in plastica.

5. E’ vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno, salvo che per le opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei passaggi e per le pratiche colturali, e fermo restando comunque l’obbligo dell’integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.

Art. 6  ( Divieti ) [Legge  n. 352/93]

1. La raccolta dei funghi epigei è vietata, salva diversa disposizione dei competenti organismi di gestione:

a. nelle riserve naturali integrali

b. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione

c. nelle aree specificamente interdette dall’autorità forestale competente per motivi silvo-colturali

d. in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

 

Art. 7 ( Limitazioni temporali ) [Legge  n. 352/93]

1. Le regioni possono, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema, disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi epigei solo per periodi definiti e consecutivi.

2. Le regioni possono inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie di funghi epigei in pericolo di estinzione, sentito il parere o su richiesta delle province, dei comuni e delle comunità montane competenti per territorio.

Art. 8 ( Autorizzazioni speciali ) [Legge  n. 352/93] 

1. In occasione di mostre, di seminari e di altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, il presidente della giunta regionale, sentito l’Assessore competente, può rilasciare autorizzazioni speciali di raccolta per comprovati motivi di interesse scientifico.
Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

Art. 9  ( Ispettorati Micologici ) [comma 1  sostituito dall’art. 1 del D.P.R.  n. 376/95] 

1. Il Ministero della sanità stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalità.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono ed organizzano, nell'ambito delle aziende USL, uno o più centri di controllo micologico pubblico (ispettorati micologici).

3. I centri di cui al comma 1 sono costituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente.

4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le regioni si avvalgono delle disponibilità finanziarie ad esse già attribuite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10 ( Corsi e iniziative Culturali ) [Legge  n. 352/93]

1. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o regionale, nonché il Corpo forestale dello Stato, possono promuovere l’organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, di convegni di studio e di iniziative culturali e scientifiche che riguardino gli aspetti di conservazione e di tutela ambientale collegati alla raccolta di funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

2. Le attività di cui al comma 1 sono organizzate e svolte nei limiti delle risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 11 [abrogato dal DPR  n. 376/95]

Art. 12 ( Adeguamento delle Leggi Regionali ) [Legge  n. 352/93]

1. Le regioni adeguano la propria legislazione alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 13 ( Violazioni ) [Legge  n. 352/93]

1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facoltà di dimostrarne la legittima provenienza, e l’applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila ( €. 25,82 ) a lire centomila ( €. 51,65 ), nonché, nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 (autorizzazioni integrazione reddito).

2. È fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Capo II - Commercializzazione dei funghi

Art. 14 (Vendita di funghi freschi spontanei) [sostituito dall’art. 2 del DPR n. 376/95]

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale.

2. L’autorizzazione comunale viene rilasciata esclusivamente agli esercenti che siano stati riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate dai competenti servizi territoriali della Regione o delle Provincie autonome di Trento e Bolzano.

3. La vendita dei funghi coltivati freschi rimane assoggettata alla normativa vigente per i prodotti ortofrutticoli.

4. Per l’esercizio dell’attività di vendita, lavorazione, conservazione e confezionamento delle diverse specie di funghi, è richiesta l’autorizzazione sanitaria prevista dalle norme vigenti.

Art. 15  (Certificazione sanitaria)  [sostituito dall’art. 3 del DPR  n. 376/95]

1. La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita, previa certificazione di avvenuto controllo da parte dell’Azienda USL, secondo le modalità previste dalle autorità regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 16  (Commercializzazione delle specie di funghi) [sostituito dall’art. 4 del DPR n. 376/95]

1. È consentita la commercializzazione delle specie di funghi freschi spontanei e coltivati, elencate all’allegato I.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano integrano, con propri provvedimenti, l’elenco delle specie di cui all’allegato I con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione in ambito locale, e ne danno comunicazione al Ministero della Sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. È consentita la commercializzazione di altre specie di funghi freschi spontanei e coltivati provenienti da altri Paesi purché riconosciute commestibili dalla competente autorità del Paese di origine.
A tal fine l’Ispettorato Micologico competente per territorio effettua verifiche a sondaggio sulle partite poste in commercio.

Art. 17  (Denominazione "funghi secchi") [sostituito dall’art. 5 del DPR  n. 376/95]

1. Con la denominazione di “funghi secchi “ si intende il prodotto che, dopo essicamento naturale o meccanico, presenta un tasso di umidità non superiore a 12% +/- 2% m/m e con tale denominazione possono essere posti in commercio funghi appartenenti alle seguenti specie:

a. Boletus edulis e relativo gruppo (Boletus pinicola, Boletus aereus, Boletus reticulatus)

b. Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus)

c. Agaricus bisporus

d. Marasmius oreades

e. Auricularia auricula-judae

f. Morchella (tutte le specie)

g. Boletus granulatus

h. Boletus badius

i.  Craterellus cornucopioides

j.  Psalliota hortensis

k. Lentinus edodes

l.  Pleurotus ostreatus

m.  Lactarius deliciosus

n. Amanita caesarea.

2. Possono altresì essere poste in commercio altre specie riconosciute idonee con successivi decreti del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, nonché provenienti dagli altri paesi dell’Unione Europea e dai Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, purché legalmente commercializzate in detti Paesi.

3. I funghi secchi, provenienti da altri paesi dell’Unione europea e dai Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre denominazioni che facciano riferimento al trattamento di disidratazione subito, se queste sono consentite nei Paesi suddetti.

4. La durabilità dei funghi secchi non può essere superiore ai 12 mesi dal confezionamento.

5. L’incidenza percentuale delle unità difettose o alterate, per ogni singola confezione, non deve superare a seconda della categoria qualitativa di cui al comma 5, il range di 25-40% m/m, suddiviso come segue:

a. impurezze minerali, non più del 2% m/m

b. impurezze organiche di origine vegetale, non più dello 0,02% m/m

c. tramiti di larve di ditteri micetofilidi, non più del 25% m/m

d. funghi anneriti, non più del 20% m/m.

6. La denominazione di vendita dei funghi secchi di cui al comma 1, lettera a), deve essere accompagnata da menzioni qualitative rispondenti alle caratteristiche dei funghi, stabilite con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato entro il 30 giugno 1996.

Art. 18  (Confezionamento dei funghi) [sostituito dall’art. 6 del DPR n. 376/95]

1. I funghi secchi sono venduti interi o sminuzzati, in confezioni chiuse, con l’indicazione facilmente visibile del nome scientifico accompagnato dalla menzione di cui all’art. 5, comma 6 ( qualità del secco ).

2. Le imprese ed i soggetti singoli o associati che svolgono attività di preparazione o di confezionamento di funghi spontanei secchi o conservati indicano nella richiesta di autorizzazione, di cui all’art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni, anche le generalità del micologo sotto il cui controllo avviene l’identificazione delle specie di cui all’art. 5. Le imprese già operanti alla data di entrata in vigore della legge 23 agosto 1993, n. 352, si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 30 giugno 1998.

3. I contravventori delle disposizioni di cui al comma 2 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila ( €. 258,23 ) a lire un milione ( €. 516,46 ).

Art. 19  (Funghi porcini) [sostituito dall’art. 7 del DPR n. 376/95]

1. E’ vietata la vendita al minuto di funghi secchi allo stato sfuso, ad eccezione dei funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo (porcini), di cui all’art. 5, comma 1.

2. Con la denominazione “ funghi porcini “ possono essere posti in commercio solo funghi appartenenti alla specie Boletus edulis e relativo gruppo.

3. La vendita dei funghi secchi sfusi è soggetta all’autorizzazione comunale, ai sensi dell’art. 2.

Art. 20 (Gamme di quantità nominale) [sostituito dall’art. 8 del DPR n. 376/95]

1. Con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato possono essere stabilite gamme di quantità nominale dei preimballaggi di funghi secchi destinati al consumatore.

2. Le gamme di cui al comma 1 possono essere modificate o integrate con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

Art. 21  (Trattamento dei funghi) [sostituito dall’art. 9 del DPR n. 376/95]

1. I funghi delle specie elencate nell’allegato II possono essere conservati sott’olio, sott’aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti preparati.

2. L’elenco di cui all’allegato II può essere modificato con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.

3. E’ consentita la commercializzazione di altre specie di funghi conservati o secchi o comunque preparati, provenienti da altri Paesi, purché riconosciuti commestibili dalla competente autorità del Paese d’origine.

4. I funghi di cui ai commi 1 e 3 debbono essere sottoposti a trattamenti termici per tempi e temperature atti ad inattivare le spore del Clostridium botulinum e/o acidificati a valori di pH inferiori a 4,6 e/o addizionati di inibenti atti a impedire la germinazione delle spore.

5. La distribuzione di cui al comma 4 non si applica ai funghi congelati, surgelati o secchi.

6. Ogni confezione può contenere funghi di una o più specie.

Art. 22 [abrogato dal DPR  n. 376/95]

Art. 23 ( Violazioni ) [Legge  n. 352/93]

1. La violazione delle norme di cui la presente capo, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 4, comporta l’applicazione, da parte delle competenti autorità, della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila ( €. 258,23 ) a lire due milioni ( €. 1.032,91 )

E’ fatta salva l’applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.

Art. 24 (Etichettatura dei funghi) [art. 10 del DPR n. 376/95] 

1. L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei funghi devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante: “Attuazione delle direttive 89/395 e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”.

2. Per la designazione dei funghi devono essere utilizzati i nomi scientifici delle relative specie.

3. L’etichettatura dei funghi freschi sfusi o preconfezionati, che non possono essere consumati crudi, deve riportare l’indicazione dell’obbligo della cottura.

4. La dicitura “ai funghi” o simili, utilizzata nell’etichettatura di prodotti alimentari a base di funghi, non comporta l’obbligo di ulteriori specificazioni.

 Art. 25 (Vigilanza)  [art. 11 del DPR  n. 376/95]

1. La vigilanza sull’applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell’Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.

2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all’art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ( agente P.G. ) ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

 Art. 26 (Norme transitorie) [art. 12 del DPR n. 376/95]

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Tuttavia è consentita l’utilizzazione di etichette e imballaggi non conformi alle norme previste dal presente regolamento, purché conformi alle norme precedentemente in vigore, per sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

I funghi così confezionati possono essere commercializzati fino alla scadenza del termine minimo di conservazione riportato sui relativi preimballaggi.

Art. 27 (Norme finali) [art. 13 del DPR n. 376/95]

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia:
l’art. 9 comma1, l’art. 11, l’art. 14, l’art. 15, l’art. 16, l’art, 17, l’art. 18, l’art. 19, l’art. 20 l’art. 21 e l’art. 22 della legge 23 agosto 1993, n. 352.

 

Allegato I (art. 4, DPR 376/95)

elenco specie ammesse alla commercializzazione

Allegato II (art. 9, DPR 376/95)

elenco specie ammesse alla conservazione

 

 

Agaricus arvensis

Agaricus arvensis

Agaricus bisporus

Agaricus bisporus

Agaricus bitorquis

 

Agaricus campestris

Agaricus campestris

Agaricus hortensis

 

Amanita caesarea

Amanita caesarea

Armillaria mellea

Armillaria mellea

Auricularia auricula-judae

Auricularia auricula-judae

Boletus aereus

Boletus aereus

Boletus appendiculatus

 

Boletus badius

Boletus badius

Boletus edulis

Boletus edulis

Boletus granulatus

Boletus granulatus

Boletus impolitus

Boletus impolitus

Boletus luteus

Boletus luteus

Boletus pinicola

Boletus pinicola

Boletus regius

Boletus regius

Boletus reticulatus

Boletus reticulatus

Boletus rufus

 

Boletus scaber

 

Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus)

Cantharellus (tutte le specie escluse subcibarius, tubaeformis varietà lutescens e muscigenus)

Clitocybe geotropa

Clitocybe geotropa

Clitocybe gigantea

Clitocybe gigantea

Craterellus cornucopioides

Craterellus cornucopioides

Hydnum repandum

Hydnum repandum

Lactarius deliciosus

Lactarius deliciosus

Leccinum (tutte le specie)

 

Lentinus edodes

Lentinus edodes

Macrolepiota procera

Macrolepiota procera

Marasmius oreades

Marasmius oreades

Morchella (tutte le specie)

Morchella (tutte le specie)

Pleurotus cornucopiae

 

Pleurotus eryngii

 

Pleurotus ostreatus

Pleurotus ostreatus

Pholiota mutabilis

Pholiota mutabilis

Pholiota nameko mutabilis

Pholiota nameko mutabilis

Psalliota bispora

Psalliota bispora

Psalliota hortensis

Psalliota hortensis

Tricholoma columbetta

Tricholoma columbetta

Tricholoma equestre

Tricholoma equestre

Tricholoma georgii

Tricholoma georgii

Tricholoma imbricatum

Tricholoma imbricatum

Tricholoma portentosum

Tricholoma portentosum

Tricholoma terreum

Tricholoma terreum

Volvariella esculenta

Volvariella esculenta

Volvariella volvacea

Volvariella volvacea

Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita)

Agrocybe aegerita (Pholiota aegerita)

Pleurotus eryngii

Pleurotus eryngii

Stropharia rugosoannulata.

Stropharia rugosoannulata.

 



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